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16 Luglio 2022Chi svolge la professione di investigatore privato ricopre un ruolo abbastanza delicato, soprattutto per quanto riguarda la tutela della privacy delle persone su cui si indaga e dei nostri clienti. Una deontologia professionale, la nostra, che rispetta le stesse regole applicate agli avvocati.
Nello specifico, le nostre attività investigative, aziendali o private che siano, devono essere sempre svolte al fine di:
- tutelare i dati personali di indagati e clienti;
- evitare la divulgazione di fatti o persone;
- custodire con sicurezza ogni materiale investigativo prodotto.
Le indagini, infatti, si basano sul trattamento dei dati personali e la conservazione dei dati, due aspetti fondamentali per il nostro mestiere. Il materiale raccolto durante le nostre investigazioni viene immediatamente distrutto dopo la consegna del lavoro al cliente, ad eccezione dei casi in cui quest’ultimo – con apposita dichiarazione – ci indichi di conservarlo per un determinato periodo.
In questo articolo vi accompagniamo alla scoperta delle regole deontologiche fondamentali applicate alla professione di investigatore privato e di quelle relative al trattamento dei dati.
Deontologia professionale dell’investigatore privato: regole fondamentali
La deontologia che regola la professione di investigatore privato è indicata dall’articolo 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018: si tratta di un regolamento rigido che deve essere osservato soprattutto per tutelare le persone coinvolte nelle indagini.
Il regolamento si compone di 10 articoli e quattro capi: il Capo IV (con gli articoli 8, 9, 10, 11) è quello che regola la modalità di trattamento dei dati, la loro conservazione e la cancellazione da parte degli investigatori privati.
In sintesi, l’investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati: queste attività devono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità descritte dal regolamento.
L’investigatore è chiamato a eseguire personalmente un lavoro a lui richiesto rispetto a un’indagine difensiva, altrimenti può avvalersi del supporto di altri collaboratori: queste ultime sono persone che vengono autorizzate al trattamento dei dati personali nella misura strettamente necessaria alle indagini da svolgere, venendo prima istruite dall’investigatore (chiamato a vigilare periodicamente sul loro operato).
Le norme generali previste dal GDPR prevedono che gli investigatori privati e i loro collaboratori rispettino i principi sanciti dall’articolo 5 di tale Regolamento, vale a dire operare nella più completa legalità e trasparenza, assicurando sempre l’esattezza, l’integrità e la riservatezza anche al fine di produrre prove investigative utili ad avviare un’eventuale azione legale.
Trattamento dei dati in ambito investigativo
La raccolta e il trattamento dei dati seguono le modalità indicate dal GDPR, che definisce proprio il trattamento come “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali“. Si comprende bene, insomma, come l’attività investigativa si basi sul trattamento di dati personali.
Nel nostro settore, inoltre, quando siamo chiamati a offrire un servizio di indagini per gli studi legali occorre altresì aggiungere alla conoscenza della normativa sulla privacy anche quella relativa alle regole deontologiche pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali il 19 dicembre 2018: esse si applicano anche nella fase propedeutica a un procedimento giudiziario, compresa dunque l’attività di investigazione privata.
Conservazione dei dati
Per quanto tempo l’investigatore deve conservare il materiale raccolto durante le sue indagini? Le informazioni acquisite possono essere conservate fin quando sono necessarie alle attività di indagine; nel momento in cui viene meno tale stato di necessità (pur con un procedimento ancora pendente), i dati raccolti devono essere cancellati, nel rispetto dei diritti e libertà del cliente e dei soggetti nei confronti dei quali si è investigato.
La tutela delle persone è al primo posto
Insomma, vista la rilevanza della professione di investigatore privato e considerata la delicatezza delle informazioni assunte durante l’attività investigativa sia nella sfera privata delle persone che in quelle lavorative, è evidente come tali azioni possano avere ripercussioni di carattere giuridico ed etico se non svolte nella più completa legalità e nel rispetto delle regole deontologiche alla base della nostra professione.
Se hai dubbi o vuoi saperne di più su come trattiamo i tuoi dati personali prima, durante e dopo un’indagine privata o un’investigazione aziendale, non esitare a contattarci.